Il trasferimento dei dati personali al di fuori dell’UE nel GDPR: Introduzione e Regole (Parte 1)

Europa

Il trasferimento dei dati personali al di fuori dell’UE nel GDPR: Introduzione e Regole (Parte 1)

Introduzione

Il trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea è una questione delicata e di grande importanza per le aziende che operano a livello internazionale. In particolare, le imprese che utilizzano fornitori esterni situati al di fuori dell’UE devono prestare particolare attenzione alle regole e alle salvaguardie stabilite dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) per garantire la sicurezza e la privacy dei dati dei loro clienti.

Il GDPR è stato introdotto nel 2016 e ha sostituito la precedente direttiva europea sulla protezione dei dati del 1995. Il suo obiettivo principale è quello di proteggere i dati personali dei cittadini dell’UE e di armonizzare le leggi sulla privacy dei dati all’interno dei paesi membri. Tuttavia, il regolamento si applica anche ai trasferimenti di dati personali al di fuori dell’UE, ed è importante comprendere quali regole e salvaguardie si applicano in questi casi.

Regole fondamentali del GDPR

Il GDPR stabilisce una serie di regole fondamentali che le aziende devono rispettare quando trattano dati personali, tra cui:

  1. Principio di liceità, correttezza e trasparenza: I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.
  2. Principio di limitazione delle finalità: I dati personali devono essere raccolti per finalità esplicite, legittime e specifiche e non possono essere ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali finalità.
  3. Principio di minimizzazione dei dati: I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per cui sono trattati.
  4. Principio di esattezza: I dati personali devono essere accurati e, se necessario, aggiornati.
  5. Principio di limitazione della conservazione: I dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità per cui sono trattati.
  6. Principio di integrità e riservatezza: I dati personali devono essere trattati in modo da garantire la loro sicurezza, incluso la protezione dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso non autorizzati.

Regole per il trasferimento dei dati personali al di fuori dell’UE

Il GDPR stabilisce regole specifiche per il trasferimento di dati personal

i al di fuori dell’UE, al fine di garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali degli interessati. Le regole si basano sui seguenti principi:

  1. Adeguata protezione: I dati personali possono essere trasferiti al di fuori dell’UE solo se il paese destinatario garantisce un livello adeguato di protezione dei dati. La Commissione Europea può riconoscere che un paese terzo offre un livello adeguato di protezione attraverso una decisione di adeguatezza.
  2. Salvaguardie appropriate: Se il paese destinatario non è considerato adeguato dalla Commissione Europea, il trasferimento può avvenire solo se sono state adottate salvaguardie appropriate, come le clausole contrattuali standard, le norme aziendali vincolanti o l’adesione a specifici codici di condotta o certificazioni.
  3. Deroghe specifiche: In assenza di decisioni di adeguatezza o di salvaguardie appropriate, il trasferimento dei dati personali può avvenire solo in presenza di una delle deroghe previste dall’articolo 49 del GDPR. Queste deroghe includono il consenso esplicito dell’interessato, la necessità di eseguire un contratto tra l’interessato e il titolare del trattamento, o la necessità di proteggere gli interessi vitali dell’interessato.